Iper-ammortamenti «diversi» in base alle autonome acquisizioni di beni
Con la risposta a interpello n. 21 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’iper-ammortamento, in caso di autonome acquisizione di beni, si applica in relazione al momento di effettuazione di ciascun investimento.
Nel caso di specie, l’investimento non può essere considerato, ai fini agevolativi, alla stregua di una costruzione in economia in senso proprio, trattandosi invece di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori.
Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, i costi per l’acquisito di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come onere accessorio), in presenza degli altri requisiti previsti e sul presupposto che i beni siano riconducibili a quelli di cui all’allegato A alla L. 232/2016, potranno beneficiare:
- della maggiorazione del 150%, a condizione che gli investimenti siano effettuati secondo quanto disposto dall’art. 109 comma 2 del TUIR (quindi, i singoli beni siano consegnati o spediti e i singoli servizi siano ultimati) entro il 31 dicembre 2018, ovvero nel termine “lungo” del 31 dicembre 2019 in presenza delle condizioni richieste;
- della maggiorazione del 170%, a condizione che gli investimenti siano effettuati (secondo quanto sopra esposto) entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il termine “lungo” del 31 dicembre 2020.
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