Giurisdizione ordinaria per l’impugnazione dell’escussione della polizza IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 1125 depositata ieri, ha precisato che l’impugnazione della comunicazione di escussione della polizza notificata dall’Agenzia delle Entrate alla società di assicurazione che ha rilasciato la polizza stessa deve essere decisa dal giudice ordinario e non da quello tributario.
La questione controversa riguardava la giurisdizione relativa alla lite tra contribuente garantito e Agenzia delle Entrate, in relazione agli atti emessi per escutere la garanzia prestata dall’assicurazione garante.
I giudici di legittimità hanno escluso la giurisdizione tributaria in quanto la comunicazione di escussione della polizza assicurativa non ha natura impositiva, avendo la “funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento dell’imposta”.
In definitiva, la giurisdizione ordinaria è motivata in considerazione della natura della polizza fideiussoria, la quale non è finalizzata “a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale”.
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