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Per il bonus investimenti rileva l’accettazione della consegna dell’immobile per le «parti impianto»

/ REDAZIONE

Giovedì, 19 gennaio 2023

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Con la risposta a interpello n. 62 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.

In linea generale, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR.
Per le acquisizioni di beni tramite contratti di leasing, rileva quindi il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario

Nel caso oggetto dell’interpello si tratta di beni (“Parti Impianto Contratto di Leasing” e “Parti Impianto Addendum”) che sono entrati nella materiale disponibilità della società, sono entrati in funzione (insieme al resto dell’impianto di cui fanno parte) e sono stati interconnessi prima dell’accettazione del fabbricato.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, essendo le parti in questione state acquisite dalla società ALFA attraverso un contratto di leasing, si dovrà comunque fare riferimento, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, alla data della formale sottoscrizione, da parte della società e del Lessor, del verbale di consegna e accettazione dell’immobile oggetto del contratto di leasing (nell’ambito del quale tali parti sono state realizzate).

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