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Spazio ristretto per la «riparazione» della bancarotta preferenziale

/ REDAZIONE

Venerdì, 20 gennaio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 1366/2023, ha stabilito che – valorizzando la specificità del pericolo quale ratio profonda della tutela espressa dalla disposizione che punisce la bancarotta preferenziale (art. 216 comma 2 del RD 267/42) – non vi sarebbe spazio per addivenire all’insussistenza del reato tentando la riparazione, consumandosi esso già con l’alterazione della par condicio tra i creditori della società in decozione.

In una prospettiva ermeneutica più generale, peraltro, se il senso della ragione scriminante individuata nella “riparazione” del danno distrattivo è quello di evitare che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza, fissando come “dead line” finale la dichiarazione di fallimento, oltre la quale ogni tentativo di riparare il danno perde il proprio senso, non vi è differenza alcuna tra le differenti ipotesi di bancarotta previste dall’art. 216 del RD 267/42, occorrendo, in ogni caso, che il pericolo o il danno provocato siano riparati prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

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