«Staffetta generazionale» anche con lavoratori in part time
Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla prestazione assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali
Con la circ. n. 1, del 17 gennaio scorso ma pubblicata ieri, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito alla c.d. “staffetta generazionale” garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi dell’art. 26 comma 9 lett. c-bis del DLgs. 148/2015 (lettera inserita dall’art. 12-ter del DL 21/2022), con particolare riferimento alle modalità applicative e al relativo finanziamento.
Si tratta, lo ricordiamo, di un istituto introdotto con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurando il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo, per ogni lavoratore in uscita, almeno un’assunzione contestuale
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