Non ha diritti sugli utili il creditore del socio dopo la revoca della cessione di quota
Tale facoltà, prevista nelle società di persone, è estranea agli effetti dell’azione revocatoria ordinaria
Il creditore del socio di snc che, tramite revocatoria, abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di cessione della quota compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito del necessario titolo, o conservative “rispetto al credito” risultante dalla liquidazione della quota ex art. 2902 comma 1 c.c., ma non può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società o compiere gli atti conservativi “sulla quota” spettante nella liquidazione, ai sensi dell’art. 2270 comma 1 c.c., né fare opposizione alla proroga della società ai sensi dell’art. 2307 c.c., perché trattasi di facoltà estranee agli effetti dell’azione revocatoria previsti
...