Non necessaria la motivazione analitica del licenziamento
La comunicazione deve indicare la fattispecie di recesso nei suoi tratti essenziali
La motivazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi, ma non l’esposizione analitica di tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda il provvedimento.
La funzione della motivazione è infatti quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso e, a tale fine, la contestualità e la specificazione dei motivi risulta sufficiente.
In questo senso si è espressa la sentenza della Cassazione n. 35646/2022, la quale, richiamando i precedenti nn. 6678/2019 (si veda “Motivi del licenziamento per iscritto con tratti e circostanze essenziali” del 19 marzo 2019) e 16795/2020, ha chiarito ancora una volta che la modifica dell’art. 2 comma 2 della L. 604/66 da parte della L. 92/2012 ha rimosso l’anomalia ...