Nullo il patto di prova senza la specificazione delle mansioni
È possibile il rinvio al contratto collettivo, purché sia individuato il profilo professionale
Il patto di prova è una clausola accessoria apposta al contratto di lavoro con la finalità di tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza del contratto. La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro; in mancanza, il patto di prova sarà nullo, con conseguente, automatica e immediata, assunzione definitiva del lavoratore.
Il DLgs. 27 giugno 2022 n. 104 (c.d. decreto “Trasparenza”) prevede che la durata massima del periodo di prova nel rapporto di lavoro non possa essere superiore a 6 mesi (cfr. anche art. 10 della L. 604/66), salvo durata inferiore eventualmente prevista dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi ai sensi dell’art. 51 del
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