Per gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici invio di dati contabili su base giornaliera
Con determinazione del 10 febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha precisato le modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici di cui all’art. 25 comma 1 del DLgs. 504/95 (c.d. “TUA”).
In particolare, tali soggetti autorizzati a operare come destinatari registrati devono trasmettere, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati – sostanzialmente relativi al registro di carico e scarico – indicati all’art. 2 comma 3 della determinazione 26 settembre 2007 n. 1494, nonché quelli riguardanti le movimentazioni di materie prime, semilavorati e altri prodotti energetici detenuti nel deposito. Per gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, che hanno una capacità di stoccaggio complessiva inferiore a 100 metri cubi, la trasmissione dei dati sopra indicati deve essere invece effettuata mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
La disposizione è applicabile dal 1° giugno 2023. Nelle more, i destinatari registrati continueranno a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
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