Deducibile il residuo valore fiscale dell’immobile strumentale donato all’ETS
Con la risposta a interpello n. 215 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di donazione di un immobile strumentale a favore di un ente del Terzo settore, per la determinazione della misura della deduzione ex art. 83 comma 2 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) rileva il residuo valore fiscale dell’immobile all’atto del trasferimento.
A norma della predetta disposizione, le liberalità in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82 comma 1 del medesimo DLgs. 117/2017 (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), erogate da persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore (nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato).
L’art. 3 comma 2 del DM 28 novembre 2019, richiamato dal citato art. 83 comma 2, dispone che, nel caso in cui l’erogazione abbia a oggetto un bene strumentale, l’ammontare della deduzione (così come della detrazione ex art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017) è determinato con riferimento al residuo valore fiscale (ancora ammortizzabile fiscalmente) dell’immobile all’atto del trasferimento.
L’Agenzia rileva inoltre che il rinvio ai “beni strumentali” operato dal citato art. 3 comma 2 del DM 28 novembre 2019 deve intendersi riferito, nel caso di immobili, a quelli che possono qualificarsi come “strumentali” ai sensi dell’art. 43 del TUIR, e dunque ricomprendere sia gli immobili strumentali “per destinazione”, sia quelli strumentali “per natura”.
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