Per incapienti e forfetari opportuna la valutazione degli interventi edilizi
Con la soppressione delle opzioni per cessione e sconto potrebbero non riuscire a fruire delle detrazioni fiscali
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi edilizi per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 comma 2 del DL 11/2023 (si veda “Stop a cessioni e sconto con clausola di salvaguardia” del 18 febbraio) potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, infatti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, salvo per quegli interventi che, alla data del 17 febbraio, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 comma 2 del DL 11/2023).
L’art. 2 comma 4 del DL 11/2023 abroga anche tutte quelle disposizioni
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