Legittimo prevedere norme che limitano la prova tra verifica e accertamento
La normativa slovena non osta alla direttiva 2006/112/Ce
Gli artt. 131 e 138, § 1, della direttiva 2006/112/Ce non ostano a una normativa nazionale che vieta la presentazione e l’assunzione di nuovi elementi di prova che dimostrino la sussistenza del regime di non imponibilità IVA, durante il procedimento che ha portato all’adozione della decisione di accertamento, in particolare dopo le operazioni di verifica fiscale ma prima dell’adozione di tale decisione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza di ieri, 2 marzo 2023, relativa alla causa C-664/21.
Una società svizzera aveva ceduto cosmetici ad alcuni clienti in Romania e Croazia in regime di esenzione IVA (le merci si trovavano in un deposito sloveno). Nel corso di una verifica l’autorità ...
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