Novità del modello IVA 2023 sotto la lente di Assonime
La circ. Assonime n. 7, pubblicata ieri, esamina le novità del modello di dichiarazione IVA riferita al 2022.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Nel caso del modello relativo al periodo d’imposta 2022, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h), del DL 70/2011, il termine per presentare la dichiarazione è differito al 2 maggio 2023, in ragione del fatto che il 30 aprile 2023 cade di domenica e il 1° maggio è un giorno festivo.
La principale novità del modello – come evidenziato da Assonime – è l’introduzione del quadro CS per gli adempimenti dichiarativi inerenti il c.d. “contributo straordinario per il caro bollette”, previsto dall’art. 37 del DL 21/2022 a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Invece, per i quadri riferiti all’imposta sul valore aggiunto, si segnala la modifica del rigo VO35, relativo agli esercenti l’attività di enoturismo che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Il suddetto rigo è stato implementato con la casella 2 da barrare per comunicare la revoca dell’opzione. Difatti, ai sensi dell’art. 1 comma 503 della L. 205/2017, la revoca non può essere esercitata prima del termine di tre anni e, quindi, la prima possibilità per esercitarla coincide con la dichiarazione in analisi.
Per approfondimenti si rimanda a Speciale dichiarazione IVA 2023, nella collana “Casi & Strumenti”.
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