Per lo split year rileva il trasferimento effettivo
Con risposta a interpello n. 255 di ieri, 17 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate illustra i criteri di individuazione della data di trasferimento di una persona ai fini dell’applicazione del criterio del frazionamento previsto dall’art. 4 § 4 della Convenzione Italia-Svizzera.
Si ricorda che tale disposizione prevede, come soluzione ai conflitti di residenza tra i due Stati, che “la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
Ai fini della richiamata disposizione convenzionale, evidenzia l’Agenzia, non ha effetto l’iscrizione all’AIRE (nel caso di specie, intervenuta l’anno successivo all’ingresso nel territorio svizzero e all’inizio dell’attività lavorativa su tale territorio), in quanto tale dato rileva unicamente ai fini della normativa interna.
Ciò che invece rileva ai fini convenzionali è la data dell’effettivo trasferimento materiale del domicilio.
Ciò posto, fino a tale data, devono essere dichiarati in Italia i redditi ovunque prodotti dalla persona, mentre dal giorno successivo, devono essere dichiarati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
Nel presupposto della residente svizzera dalla data del trasferimento effettivo, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera dopo il trasferimento sono assoggettati a imposizione esclusiva in Svizzera ai sensi dell’art. 15 § 1 della Convenzione Italia-Svizzera.
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