Incompetenza territoriale anche per il concordato semplificato
Per le domande ex DL 118/2021 si applica in via analogica la disciplina del concordato preventivo
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9730 depositata ieri, ha chiarito che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rientra tra le procedure concorsuali e, per tale istituto, trova applicazione la regola secondo cui il trasferimento della sede principale, o del centro degli interessi principali del debitore, non rileva ai fini della competenza, se intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda, come previsto, sotto il vigore del DL 118/2021, dall’art. 161 comma 1 del RD 267/42 applicabile in via analogica e, dal 15 luglio 2022, dall’art. 28 del DLgs. 14/2019.
Nel caso di specie, il debitore, dopo l’infruttuoso tentativo di composizione negoziata, presentava istanza per il concordato semplificato ex art. 18 del DL 118/2021 conv. L. ...
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