Conguaglio del trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi 2023
La disciplina è stata modificata a decorrere dal 1° gennaio 2022
L’art. 1 comma 3 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato la disciplina del trattamento integrativo della retribuzione, di cui all’art. 1 del DL 3/2020.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari a 1.200 euro annui ai titolari di reddito di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (al posto dei 28.000 euro previsti ante modifica), qualora l’imposta lorda generata da tali redditi sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
È stata poi introdotta una clausola di salvaguardia per i soggetti con redditi complessivi superiori a 15.000 euro ma
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41