Impugnazione giudiziale delle sanzioni conservative entro 10 anni
Il lavoratore può anche promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato o avvalersi delle procedure del contratto collettivo
Se per l’impugnazione del licenziamento occorre attenersi al disposto di cui alla L. 604/66 e ai relativi termini di decadenza, nel caso in cui venga invece irrogata una sanzione disciplinare di tipo conservativo (quindi, un rimprovero verbale o scritto, una multa per un importo massimo corrispondente a 4 ore della retribuzione base con trattenuta in busta paga o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni), il lavoratore, qualora non voglia instaurare una causa dinanzi al Tribunale, può avvalersi delle procedure di conciliazione o arbitrato eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al rapporto oppure promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL).
In riferimento, ...
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