Rimodulazione di rate per acquiescenze perfezionate dal 2 gennaio al 15 febbraio
Domanda da presentare entro il termine per pagare la seconda rata
Per effetto dell’art. 1 comma 180 della L. 197/2022, gli atti suscettibili di essere definiti in acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, e quelli notificati sino al 31 marzo 2023, possono essere definiti con riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate.
Si tratta di una sorta di acquiescenza rinforzata, che si differenzia rispetto all’ordinaria in quanto le sanzioni sono come detto ridotte a 1/18 (e non a 1/3) e gli importi possono essere rateizzati in 20 rate trimestrali di parti importo senza garanzie, e non in 8 o 16 rate trimestrali.
È tuttavia precluso il pagamento mediante compensazione nel modello F24. Come di consueto, le somme o la prima rata vanno pagate entro il termine per il ricorso.
In attesa che venissero emanati i ...
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