Incerto il diritto del socio accomandante di approvare il bilancio
Potrebbe dar luogo a una violazione del c.d. divieto di immistione
È da tempo controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la sussistenza del diritto di approvazione del bilancio in capo al socio accomandante della sas.
In tale “tipo” societario, l’amministrazione è riservata ai soli accomandatari, mentre è esclusa, salvo alcune specifiche eccezioni, per gli accomandanti. Nello specifico, è l’art. 2320 comma 1 c.c. che disciplina i doveri dei soci accomandanti, vietando loro di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società (salvo che siano muniti di una procura speciale per singoli affari), pena la perdita del beneficio della “responsabilità limitata”.
Il terzo comma della norma citata, poi, contempera tale divieto con il diritto dei soci accomandanti di ricevere comunicazione ...
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