Spetta all’amministratore provare il fine liquidatorio dell’attività della società sciolta
La società che agisce in giudizio, invece, deve dimostrare lo scioglimento e il successivo compimento di atti negoziali
La Cassazione, nell’ordinanza n. 11041, depositata ieri, sottolinea come la società che contesti al suo amministratore l’illecita e dannosa prosecuzione dell’attività sociale, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, debba allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali, mentre grava sull’amministratore l’onere di provare la mera finalità liquidatoria di questi atti.
Ai sensi dell’art. 2485 comma 1 c.c., gli amministratori devono, senza indugio, accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere all’iscrizione della dichiarazione di relativo accertamento nel Registro delle imprese ex art. 2484 comma 3 c.c. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono ...
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