Data certa ad ampio raggio per appalti e subappalti rispetto all’obbligo di SOA
Per i contratti stipulati ante 21 maggio 2022, sulle spese 2023, condizione SOA non necessaria con lavori in corso o data di stipula certa
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, la possibilità di beneficiare del superbonus e degli altri bonus edilizi (con opzione) di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 è subordinato al soddisfacimento della c.d. “condizione SOA”, di cui all’art. 10-bis del DL 21/2022, da parte dell’impresa appaltatrice e delle sue imprese subappaltatrici, qualora l’importo dei lavori affidati in appalto o subappalto superi i 516.000 euro.
Ciò fermo restando che, ai sensi dell’art. 2-ter comma 1 lett. d) n. 2) del DL 11/2023, la predetta soglia va calcolata “avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto” e pertanto le imprese subappaltatrici devono rispettare la “condizione SOA”
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