La mancata conversione di obbligazioni dà origine a un provento finanziario
L’ipotesi è disciplinata dall’art. 5 comma 4 del DM 8 giugno 2011
Lo schema di contabilizzazione dei prestiti obbligazionari convertibili previsto per i soggetti IAS/IFRS adopter, applicabile dal 2016 anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi OIC, impone al soggetto emittente la separata rilevazione del diritto di opzione (warrant) incorporato nel contratto di finanziamento ottenuto con la sottoscrizione delle obbligazioni.
Tale componente implicita – determinata “per differenza” tra l’importo incassato in sede di collocamento del prestito e la somma dei valori attuali al tasso di mercato (ovviamente superiore al tasso nominale o cartolare del prestito) dei flussi finanziari contrattualmente previsti per il rimborso del prestito – è rilevata, alla stregua di un conferimento, nel patrimonio netto in un’apposita “riserva
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