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LETTERE

Nelle lettere su contributi COVID non spettanti, attenzione al perequativo

Giovedì, 6 luglio 2023

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Gentile Redazione,
vi scrivo per richiamare la vostra attenzione e l’attenzione dei colleghi commercialisti sulle lettere di compliance che stanno ricevendo i contribuenti, nell’ambito dei controlli sulla corretta fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto “Rilancio”) e il mancato riconteggio del contributo perequativo previsto dal DL n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Nel contenuto della lettera, l’Agenzia informa il contribuente che l’esame incrociato dei dati contenuti nell’istanza per la richiesta del contributo Rilancio e i dati presenti in Anagrafe tributaria presenta anomalie, pertanto il contributo in questione risulta in parte non spettante e quindi indebitamente percepito.

L’Agenzia procede altresì a un riconteggio di tutti le erogazioni automatiche dei contributi a fondo perduto istituiti con successivi provvedimenti normativi, decreto “Ristori”, decreto “Ristori-bis” (maggiorazione zone arancioni e rosse e CFP3), decreto “Natale”, erogati in virtù dell’istanza originaria per il contributo previsto dal decreto “Rilancio”.
Viene quindi richiesta la restituzione del maggior contributo percepito ma non spettante, formato dalla sommatoria dei maggior contributi ottenuti sopra elencati ma anch’essi indebitamente percepiti, oltre che interessi e sanzioni.

L’Agenzia infine scrive:
“Le ricordiamo che, qualora abbia ricevuto un contributo in tutto o in parte non spettante, oltre all’eventuale indebita erogazione automatica di ulteriori ristori fondati sui medesimi requisiti dichiarati nell’istanza, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il/i contributo/i ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni secondo le indicazioni fornite con la Risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, mediante l’applicazione delle percentuali di riduzione, che l’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472, lettere dalla a) a b-quater) dispone in funzione del tempo entro cui l’errore è spontaneamente regolarizzato.”

Mi domando: ma in questa disamina che fine ha fatto il contributo perequativo?
Anche la determinazione del contributo perequativo previsto dal decreto “Sostegni-bis” dipendeva da quanto già ottenuto con i precedenti contributi. Ricordo ai Colleghi che l’importo del perequativo veniva calcolato sulla base della differenza del risultato economico 2019/2020 e che tale differenza, diminuita dall’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente fino alla data di presentazione della nuova istanza, determinava la base di calcolo del contributo perequativo spettante.
Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato e dei riconteggi effettuati dall’Agenzia, al contribuente spetterebbe altresì un maggior contributo perequativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il contribuente deve giustamente restituire il maggior contributo ottenuto conteggiato nella lettera di compliance oltre che interessi e sanzioni, ma non si vede riconteggiato e quindi riconosciuto il maggior contributo perequativo, trovandosi quindi in una posizione di credito nei confronti dello Stato.

Auspico che ci sia una revisione di queste tipologie di lettere di compliance; nell’attesa, segnalo ai Colleghi la possibilità di richiedere ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, per i propri clienti, uno sconto sull’importo delle sanzioni dovute, tale da compensare il contributo non spettante con il maggior contributo perequativo spettante.


Sara Giusti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa

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