Possibile appropriazione indebita del marchio e autoriciclaggio per l’amministratore
Ciò se l’amministratore trasferisce il marchio della società all’insaputa dei soci e degli organi sociali e a proprio esclusivo profitto
Un’interessante sentenza su appropriazione indebita di un marchio aziendale e conseguente autoriciclaggio è stata depositata ieri dalla Cassazione, la n. 28548.
La condotta illecita principale (ai sensi dell’art. 646 c.p.) è stata individuata nella vendita del marchio da parte dell’amministratore, senza considerare che la legittima proprietaria era in realtà la società a responsabilità limitata, così denominata e di cui costui era il legale rappresentante.
In particolare, i giudici di legittimità confermano la ricostruzione della corte di merito secondo cui la condotta dell’amministratore aveva determinato la perdita irreversibile del marchio in capo alla società (unico asset positivo) mediante l’alienazione a terzi, a cui è seguita la ricezione del corrispettivo
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