Accordi di reintegrazione di legittima con natura incerta
Si tratta di strumenti stragiudiziali alternativi all’azione di riduzione e che possono produrre i medesimi effetti
Quando si apre la successione, può accadere che vi sia una violazione dei diritti dei legittimari (i quali possono risultare solo lesi nella loro quota o del tutto pretermessi) per via di disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita dal de cuius. Si pensi al caso in cui un soggetto, padre di due figli (a cui la legge riserva 2/3 del patrimonio), attribuisca per testamento metà dei propri averi a un amico, ledendo il diritto dei figli di ricevere la quota di legittima, una volta che si apre la successione.
Lo strumento predisposto dalla codice civile per la tutela di queste situazioni è l’azione di riduzione (art. 553 c.c.), che è diretta a far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, ...
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