Niente fallimento in estensione per gli amministratori di associazioni non riconosciute
La Cassazione distingue la posizione dei soci delle società personali da quella degli amministratori di associazioni non riconosciute
Il fallimento di un’associazione non riconosciuta per aver esercitato in via esclusiva o prevalente un’attività commerciale non si estende automaticamente agli amministratori che abbiano agito in nome e per conto della stessa. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 23896/2023.
Il curatore fallimentare di un’associazione non riconosciuta aveva chiesto che venisse dichiarato il fallimento “in estensione” del Presidente e legale rappresentante dell’associazione. Il Tribunale adito aveva accolto tale richiesta, confermata anche dalla Corte di Appello, mentre la Cassazione ha precisato che il fallimento dell’ente non comporta il fallimento “per ripercussione” di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
La Suprema ...
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