ACCEDI
Mercoledì, 25 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Per i prestiti ai famigliari dei dipendenti scatta comunque il fringe benefit

Nel calcolo convenzionale previsto dall’art. 51 del TUIR si considera l’intera quota interessi

/ Alessandro COTTO

Mercoledì, 26 luglio 2023

x
STAMPA

download PDF download PDF

Sollecitata da più parti, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 pubblicata ieri, riepiloga i tratti essenziali della disciplina dei prestiti erogati ai dipendenti di cui all’art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR.
Tale disposizione prevede un criterio speciale per il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente, in base al quale si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine dell’anno e l’importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo.

L’Agenzia ricorda che la disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata.
Sono quindi ricompresi nella disciplina i ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU