Per i prestiti ai famigliari dei dipendenti scatta comunque il fringe benefit
Nel calcolo convenzionale previsto dall’art. 51 del TUIR si considera l’intera quota interessi
Sollecitata da più parti, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 pubblicata ieri, riepiloga i tratti essenziali della disciplina dei prestiti erogati ai dipendenti di cui all’art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR.
Tale disposizione prevede un criterio speciale per il calcolo del fringe benefit in capo al dipendente, in base al quale si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine dell’anno e l’importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo.
L’Agenzia ricorda che la disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata.
Sono quindi ricompresi nella disciplina i ...
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