Se muore il promittente alienante, per il definitivo servono le firme di tutti gli eredi
L’obbligazione di stipulare il definitivo è collettiva e va eseguita da tutti
Una recente ordinanza della Cassazione (la n. 25396 del 29 agosto scorso) offre lo spunto per esaminare un’interessante questione relativa a cosa succede quando il promittente venditore di un immobile muore e il bene cade in comunione ereditaria tra gli eredi.
Sebbene l’effetto della morte sui rapporti obbligatori del de cuius non sia regolato da alcuna norma, è pacifico che l’obbligazione di concludere il contratto si trasferisca agli eredi, fatta eccezione per le obbligazioni caratterizzate dall’intuitus personae (cfr. Studio Consiglio nazionale del Notariato 17 gennaio 2013 n. 416-2012/C).
Con specifico riferimento al contratto preliminare, la Cassazione n. 1087/95 ha chiarito che la sopravvenuta morte del debitore non incide sulla obiettiva esistenza degli impegni,
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