Responsabilità tributaria solidale ampia dell’avente causa del trasferimento d’azienda
Il comma 5-ter dell’art. 14 del DLgs. 472/97 fa riferimento «a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda»
In caso di cessione d’azienda, “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore” (art. 14 comma 1 del DLgs. 472/97).
La ratio della norma è quella di contrastare la possibilità che un’operazione di cessione d’azienda possa recare un pregiudizio all’Erario, consentendo a quest’ultimo di rivalersi anche sul cessionario dell’azienda, seppur
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