Nuovi associati all’ETS con garanzia di uno scopo condiviso
Sembrano legittime le clausole che valorizzino l’interesse generale perseguito dall’ente
L’art. 21 comma 1 del DLgs. 117/2017 stabilisce che l’atto costitutivo di un’associazione ETS deve indicare, tra l’altro, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.
Come evidenziato dalla Commissione Terzo settore del Consiglio notarile di Milano nella motivazione della massima n. 15/2023, la norma ha lo scopo di garantire che la compagine associativa sia formata e arricchita da soggetti portatori di interessi coerenti con quelli perseguiti dall’ente.
Tale coerenza, secondo la nota del Ministero del Lavoro n. 1309/2019, dovrebbe rendere possibile un’effettiva “partecipazione” ...
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