«Equiordinati» i giudici della procedura di sovraindebitamento e quelli d’esecuzione
Solo nella ristrutturazione dei debiti il giudice delegato può sospendere le procedure esecutive
Con ordinanza n. 22715/2023, la Cassazione ha delineato i rapporti tra giudice delegato investito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e giudice dell’esecuzione individuale pendente in danno del debitore sovraindebitato.
Certamente vero è che la citata pronuncia è stata resa nell’ambito di un contesto normativo non più vigente, antecedente, cioè, alla innovazione normativa confluita nell’attuale DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi. Ciò nonostante, altrettanto vero è, quanto meno ad avviso di chi scrive, che i principi generali o, meglio, il principio di diritto ivi affermato possa pacificamente dirsi applicabile anche alle fattispecie e istituti disciplinati dal nuovo impianto normativo e, per quanto qui ci occupa, alla procedura di concordato
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