Contribuzione addizionale anche per la CIGS in deroga
L’obbligo sussiste anche per i datori di lavoro che accedono all’integrazione salariale straordinaria del decreto Lavoro
Con il messaggio n. 3575, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga riconosciuto dall’art. 30 del DL 48/2023 (c.d. decreto “Lavoro”) per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha precisato che anche in questo caso, le imprese destinatarie del trattamento di CIGS in questione sono tenute al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
Procedendo con ordine, si ricorda che il citato art. 30 del DL 48/2023 prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina generale, un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2023 e in continuità con
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