Clausola penale senza imposta di registro
Si tratta di una disposizione legata da vincolo di derivazione necessaria
La clausola penale, con cui viene definita la somma che dovrà essere versata in caso di ritardo nella restituzione del bene locato, non può essere tassata in modo autonomo ai fini dell’imposta di registro, in quanto è strettamente connessa all’obbligazione principale del contratto, avendo natura meramente accessoria a esso e non potendo sussistere autonomamente.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30983, pubblicata ieri, confermando così l’orientamento della giurisprudenza di merito (C.G.T. I° Reggio Emilia 3 aprile 2023 n. 54/1/23, si veda “La clausola penale è accessoria al contratto” del 19 luglio 2023).
La clausola penale è definita dall’art. 1382 c.c. come la pattuizione “con cui si conviene che, in caso d’inadempimento
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