Liquidazione controllata inammissibile in assenza di beni nemmeno futuri
In tal caso è possibile valorizzare l’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 del CCII
Merita un doveroso approfondimento il decreto con cui il Tribunale di Rimini, in data 5 ottobre 2023, ha dichiarato inammissibile una domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato presentata ex artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (CCII) da un debitore (un professionista), privo di beni immobili, mobili registrati e mobili pignorabili.
Il decreto ha il pregio di porsi nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi intorno al tema dell’ammissibilità o meno di una domanda liquidatoria presentata in assenza di beni, non solo attuali ma anche in prospettiva futura. La questione relativa all’“ammissibilità della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni liquidabili o di valori acquisibili, anche in prospettiva”, magistralmente affrontata dal decreto in esame ...
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