Società semplici immobiliari con effetto sostitutivo IMU-IRPEF ampio
Il principio si applica anche se la società semplice proprietaria degli immobili imputa il reddito a una «intermedia» partecipata da persone fisiche
Secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 23/2011, l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati, salvo alcuni casi particolari.
Restano comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’IMU (cfr. art. 4 comma 1-ter lett. b) del DL 16/2012).
Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2013 n. 5 ha chiarito che l’inciso “ove dovute” significa che, per gli immobili esenti dall’IMU, l’IRPEF e le relative addizionali si applicano secondo la disciplina ordinaria vigente ai fini di tali imposte (cfr. anche circ. Min. Economia e finanze 18 ...
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