Perdite sterilizzate solo con delibera dell’assemblea
Nel frattempo, è possibile ricorrere a un concordato in continuità o ristrutturare i debiti
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel provvedimento del 7 settembre scorso, fornisce importanti chiarimenti in ordine a talune disposizioni in materia di sterilizzazione delle perdite.
Innanzitutto, con riguardo alla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’art. 182-sexies del RD 267/42, si osserva come essa operi per un periodo di tempo ben delimitato: dal deposito della domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione sino alla omologazione (o fino a un epilogo negativo).
In ogni caso, per il periodo anteriore resta ferma l’applicazione dell’art. 2486 comma 1 c.c., con il suo obbligo di gestione conservativa a fronte dell’intervento della causa di scioglimento per perdita integrale del capitale sociale; gestione conservativa che,
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