Bancarotta documentale semplice senza dubbi di legittimità costituzionale
La Cassazione rigetta le questioni sollevate con riguardo ai principi di tassatività e offensività
La Cassazione, nella sentenza n. 51207/2023, ha precisato che la fattispecie di bancarotta documentale semplice, di cui all’art. 217 comma 2 del RD 267/42, non presenta problematicità dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali di tassatività/determinatezza e di offensività.
La citata disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore (o l’amministratore di società) che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento – ovvero dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto una minore durata – non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Quanto alla prospettata violazione del principio di tassatività/determinatezza,
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