Non sconta l’imposta di donazione il bonifico estero
Il principio è valido se il donante non è residente in Italia, anche se il donatario è residente
Non va soggetta a imposta sulle donazioni, in quanto non ne integra il presupposto territoriale, definito dall’art. 2 del DLgs. 346/90, la donazione di denaro realizzata mediante bonifico bancario da un conto corrente estero su uno italiano, a favore di un donatario residente, da parte di un donante non residente.
In questo caso, infatti, il denaro, proveniente dal conto svizzero, non va considerato “esistente” nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 346/90; pertanto, posto che, quando il donante non è residente in Italia l’imposta di donazione è dovuta limitatamente ai beni esistenti nello Stato, nel caso di specie il tributo donativo non può applicarsi.
Questo è il principio sancito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello ...
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