Trasformazione agevolata a rischio abuso rimediabile in dichiarazione
In caso di successiva vendita di immobili, si potrebbe versare la maggiore imposta sostitutiva con ravvedimento operoso per evitare contestazioni
Dopo la pubblicazione della risposta a interpello n. 456/2023 dell’Agenzia delle Entrate, molti contribuenti si sono trovati ad aver effettuato, senza aspettarselo, operazioni che ora potrebbero essere considerate elusive. Sembrava acquisito, infatti, con la risoluzione n. 93/2016, che ci si potesse avvalere in ogni caso della disciplina della assegnazione e della cessione agevolata ai soci, nonché della trasformazione agevolata in società semplice, per affrancare il valore degli immobili e rivenderli senza realizzare alcuna plusvalenza. Il principio della risoluzione sembrava potersi pacificamente estendere anche alla trasformazione agevolata con impiego del valore catastale e successiva vendita non assoggettata a IRPEF per decorso del quinquennio di cui all’art. 67 comma 1 lett.
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