Il mero gradimento non giustifica il recesso del socio se non è negato in concreto
Non si recede neppure se la clausola è eliminata dallo statuto
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2660, depositata ieri, ha preso posizione su due questioni controverse nella giurisprudenza di merito, precisando che il diritto di recesso da srl non può essere esercitato:
- in presenza di una clausola statutaria che condizioni il trasferimento delle partecipazioni al “mero gradimento” degli altri soci o di determinati organi sociali, se tale gradimento non è negato in concreto;
- a seguito di una delibera che, modificando lo statuto, elimini la clausola in questione.
Quanto alla prima conclusione, il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dalla ratio dell’art. 2469 comma 2 c.c., ai sensi del quale il socio può esercitare il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità ...
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