Disallineamenti affrancabili solo al netto di ammortamenti e svalutazioni
In caso di conferimento, fusione o scissione il disallineamento non coincide necessariamente col maggior valore contabile che viene iscritto nell’attivo
Quando viene effettuata un’operazione di conferimento d’azienda, di fusione o di scissione, per effetto delle quali la società conferitaria, incorporante o beneficiaria iscrive maggiori valori contabili, rispetto a quelli “ereditati” in continuità, la natura fiscalmente neutrale di queste operazioni, ai sensi degli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, preclude il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti, ma non la possibilità di ottenerne il riconoscimento avvalendosi di uno dei regimi di affrancamento, mediante applicazione di imposta sostitutiva, previsti dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR e dall’art. 15 commi 10-bis e 10-ter del DL 185/2008.
Entrambi questi regimi consentono di affrancare i disallineamenti che risultano alla data di chiusura
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