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Dall’INPS le attese indicazioni sulla decontribuzione per le lavoratrici madri

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 febbraio 2024

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Con la circolare n. 27 pubblicata ieri in serata, l’INPS ha fornito le istruzioni sulla decontribuzione in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli introdotta dalla legge di bilancio 2024.

L’art. 1 comma 180 della L. 213/2023 riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Il successivo comma 181 prevede che il medesimo esonero venga riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma in via sperimentale solo per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’esonero può applicarsi fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (si veda “Decontribuzione per le lavoratrici madri legata all’età del figlio più piccolo” del 2 gennaio).

Nella circolare l’INPS, dopo aver riepilogato la norma, illustra le condizioni di spettanza dell’esonero, fornisce le istruzioni operative e indica le modalità di esposizione nel flusso UniEmens, chiarendo che il beneficio spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

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