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Imposta di registro sulla clausola penale assorbita da quella sul contratto

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 febbraio 2024

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Si consolida l’orientamento sull’impossibilità di tassare autonomamente, ai fini dell’imposta di registro, la clausola penale inserita nel contratto di locazione. Così si esprime, infatti, la Cassazione, nella sentenza 3014, depositata ieri, che ripercorre la motivazione della precedente sentenza 7 novembre 2023 n. 30983 (si veda “Clausola penale senza imposta di registro”, dell’8 novembre 2023).

Il principio di diritto enunciato dalla pronuncia è il seguente: “Ai fini di cui all’art. 21 DPR 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.

La questione viene risolta, quindi, applicando l’art. 21 comma 2 del DPR 131/86, che, in presenza di un atto portato alla registrazione che contenga più disposizioni, derivanti necessariamente le une dalle altre, applica l’imposta solo alla disposizione che comporta la tassazione maggiore (nel caso di specie, la locazione, posto che la clausola penale va soggetta a imposta fissa fino all’inadempimento).

La Suprema Corte, in particolare, spiega i motivi per cui la clausola penale va considerata accessoria al contratto di locazione: essa non ha causa “propria” ma ha funzione servente e rafforzativa rispetto a quella del contratto cui accede e non potrebbe sopravvivere senza di esso. 

Lo stesso principio vale – precisano i giudici – ove “a titolo di penale per il ritardo” sia stabilito un tasso di interesse moratorio eccedente quello legale, posto che, a prescindere dalla legittimità civilistica, tale clausola ai fini fiscali presenta le stesse caratteristiche della clausola penale “classica”.

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