La sanzione amministrativa per mancata SOS «cede il passo» in caso di contestazioni penali
Nel corso della Videoconferenza tenutasi ieri la Guardia di Finanza si è espressa sulle sanzioni relative all’omessa segnalazione di un’operazione sospetta.
L’art. 58 del DLgs. 231/2007 prevede infatti al comma 1 che, salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. Ciò vale sia per i soggetti obbligati “ordinari”, tra cui i professionisti, sia per i soggetti vigilati, tra cui gli intermediari finanziari.
Ci si chiede pertanto quale sia il rapporto tra questa disposizione e le possibili sanzioni penali che possono conseguire in particolare in caso di realizzazione di reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis c.p. e 648-ter.1 c.p.).
La risposta che viene data si articola in due affermazioni.
Da un lato, la “ratio” della previsione in esame evidenzia la natura complementare e sussidiaria della sanzione amministrativa che dunque è chiamata – per evitare duplicazioni sanzionatorie – a “cedere il passo” nel caso di contestazioni di natura penale.
D’altra parte, viene precisato che tali omissioni non possono di per sé integrare l’elemento soggettivo doloso richiesto per i reati di riciclaggio. Tuttavia, una tale omissione potrebbe essere utilizzata per valorizzare l’accertamento dell’elemento soggettivo penalmente rilevante.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941