Recesso da spa con incertezze sui termini
Sussistono differenti letture sul termine di novanta giorni, previsto dall’art. 2437-ter ultimo comma c.c., per la determinazione del valore delle azioni
Ai sensi dell’art. 2437-ter comma 6 c.c., a fronte dell’esercizio del diritto di recesso da spa, in caso di contestazione di quanto indicato dagli amministratori, da proporre contestualmente alla dichiarazione di exit, il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall’esercizio del diritto stesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente (si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349 c.c.).
Secondo una prima ricostruzione, il termine di 90 giorni non sarebbe quello entro cui deve avere inizio il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina del perito (che deve essere introdotto dalla parte più diligente e non necessariamente dal socio recedente), ma solo ...
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