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LAVORO & PREVIDENZA

Parzialmente illegittima la tutela reintegratoria prevista dal Jobs Act

In caso di violazione di norma imperativa, il regime del licenziamento nullo viene unificato, senza distinzioni tra sanzione di nullità espressa o meno

/ Giulia CAPRA QUARELLI

Venerdì, 23 febbraio 2024

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 depositata ieri, è intervenuta circa la limitazione della tutela reintegratoria alle ipotesi di pronuncia dichiarativa della nullità del licenziamento in quanto discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, sancendo la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”.

La pronuncia trae origine dall’ordinanza interlocutoria n. 9530/2023, con cui la Cassazione aveva rimesso alla Consulta la questione di legittimità relativa all’art. 2 comma 1 del DLgs. 23/2015, con riferimento all’art. 76 Cost., censurato per difformità rispetto al criterio di delega ex art. 1 comma 7 lett. c) della L. 183/2014 (c.d.

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