Parzialmente illegittima la tutela reintegratoria prevista dal Jobs Act
In caso di violazione di norma imperativa, il regime del licenziamento nullo viene unificato, senza distinzioni tra sanzione di nullità espressa o meno
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22 depositata ieri, è intervenuta circa la limitazione della tutela reintegratoria alle ipotesi di pronuncia dichiarativa della nullità del licenziamento in quanto discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, sancendo la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”.
La pronuncia trae origine dall’ordinanza interlocutoria n. 9530/2023, con cui la Cassazione aveva rimesso alla Consulta la questione di legittimità relativa all’art. 2 comma 1 del DLgs. 23/2015, con riferimento all’art. 76 Cost., censurato per difformità rispetto al criterio di delega ex art. 1 comma 7 lett. c) della L. 183/2014 (c.d.
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