Sindaco responsabile della bancarotta della società in house solo con concreto contributo
Non è ipotizzabile una responsabilità penale sulla base della mera qualifica di primo cittadino rivestita
Non è ravvisabile la responsabilità penale per bancarotta in capo al sindaco di un Comune, relativamente al fallimento di una società “in house”. Se non vi è la prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo quale concorrente “estraneo” nel reato a condizione che sia dimostrato in concreto il contributo specifico dallo stesso fornito al legale rappresentante della società.
Così la Cassazione – nella sentenza n. 7723 depositata ieri – conferma l’assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta societaria derivante da operazioni dolose (art. 223 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019) nei confronti del primo cittadino di un Comune in relazione ad una spa fallita, ...