Trattamento integrativo per il settore turismo sotto la lente dei consulenti del lavoro
Con l’approfondimento di ieri, 18 marzo 2024, la Fondazione studi Consulenti del Lavoro analizza il trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, concentrandosi in modo particolare su quello introdotto dalla legge di bilancio 2024.
Si ricorda che l’art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023 prevede – su richiesta del lavoratore – un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione: al lavoro notturno; alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
La Fondazione evidenzia che, rispetto alla misura prevista nel 2023, per il 2024 l’ambito applicativo è stata ampliato. Possono infatti accedere al trattamento integrativo speciale i lavoratori del settore privato:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
- del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Condizione necessaria ai fini dell’accesso alla misura è che il lavoratore abbia percepito, nel periodo d’imposta 2023, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.
La misura si riferisce alle sole prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Tuttavia, è possibile che il sostituto d’imposta possa riconoscere il trattamento integrativo anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine per effettuare i conguagli (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024).
Il sostituto può recuperare il credito maturato mediante compensazione, utilizzando il codice tributo “1702”, istituito con la ris. n. 51/2023.
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