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NOTIZIE IN BREVE

Trattamento integrativo per il settore turismo sotto la lente dei consulenti del lavoro

/ REDAZIONE

Martedì, 19 marzo 2024

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Con l’approfondimento di ieri, 18 marzo 2024, la Fondazione studi Consulenti del Lavoro analizza il trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, concentrandosi in modo particolare su quello introdotto dalla legge di bilancio 2024.

Si ricorda che l’art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023 prevede – su richiesta del lavoratore – un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione: al lavoro notturno; alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

La Fondazione evidenzia che, rispetto alla misura prevista nel 2023, per il 2024 l’ambito applicativo è stata ampliato. Possono infatti accedere al trattamento integrativo speciale i lavoratori del settore privato:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
- del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Condizione necessaria ai fini dell’accesso alla misura è che il lavoratore abbia percepito, nel periodo d’imposta 2023, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

La misura si riferisce alle sole prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Tuttavia, è possibile che il sostituto d’imposta possa riconoscere il trattamento integrativo anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine per effettuare i conguagli (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024).
Il sostituto può recuperare il credito maturato mediante compensazione, utilizzando il codice tributo “1702”, istituito con la ris. n. 51/2023.

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