La cessione totalitaria di partecipazioni non si riqualifica in cessione d’azienda
Il fatto che l’atto sia uno solo non rileva, perché comunque la riqualificazione richiede il riferimento a elementi estranei all’atto
Con due sentenze di ieri (la n. 7470 e la n. 7495), la Cassazione conferma il proprio orientamento (cfr. Cass. n. 34917/2023) sull’impossibilità di riqualificare la cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d’azienda.
La posizione può dirsi ormai consolidata, tanto che la Suprema Corte enuncia due principi di diritto.
In base al primo (Cass. n. 7470/2024): “la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto
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