La consecuzione non retroagisce per il decreto ingiuntivo
È opponibile alla liquidazione giudiziale l’esecutorietà apposta durante il concordato preventivo
Il procedimento di accertamento del passivo identifica un’espressione di giurisdizione contenziosa cognitoria, scandita in due fasi: una (necessaria) davanti al giudice delegato e l’altra (eventuale) davanti al tribunale.
La prima fase è caratterizzata da caratteri sommari, per poi eventualmente recuperare la cognizione piena in caso di impugnazione.
Nell’ambito della verifica del passivo il curatore, previo esame delle domande di ammissione dei creditori, deve predisporre il progetto di stato passivo, rassegnando per ciascuna domanda motivate conclusioni.
Il progetto va redatto nella consapevolezza che l’onere della prova incombe sul creditore che, a tal fine, deve fornire documentazione scritta, con data certa anteriore alla liquidazione giudiziale.
In tema, occorre evidenziare ...
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